Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009
Ogni persona fisica di cittadinanza svizzera, tenuta alla registrazione, deve notificare il proprio arrivo nel Comune entro 8 giorni.
La notifica deve essere effettuata presentandosi personalmente all’UCA o attraverso una modalità alternativa (elettronica, postale) stabilità dall’UCA; la notifica riguardante l’economica domestica avviene a cura di un suo membro maggiorenne.
Ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l’intenzione di stabilirvisi deve notificare il proprio arrivo all’UCA e all’Ufficio della migrazione di Bellinzona (*).
La notifica di arrivo può essere effettuata presentandosi allo sportello multifunzionale oppure comodamente tramite il formulario "Notifica di arrivo".
Il formulario é da inviare per posta con tutti gli allegati elencati all'Ufficio sopra indicato. Non si accettano formulari inviati tramite e-mail.
La mancanza di documenti può comportare un ritardo nella registrazione dei dati nel nostro Registro degli abitanti.
PARTICOLARITÀ
Per un cittadino svizzero e straniero che arriva dall’interno del Canton Ticino il documento determinante per la sua registrazione è il contratto di locazione oppure qualora non fosse il conduttore la dichiarazione del locatore/amministratore.
Cittadini svizzeri che provengono da fuori Cantone o dall’estero oltre al contratto di locazione o la dichiarazione deve depositare l’atto di origine (in originale, solo per i maggiorenni!) (art. 30 del Regolamento sullo stato civile) e la dichiarazione di partenza rilasciata dal Comune precedente.
Mentre per i cittadini stranieri devono depositare, oltre al contratto di locazione oppure qualora non fosse il conduttore la dichiarazione del locatore/amministratore, la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’Ufficio della migrazione di Bellinzona o la copia del formulario di richiesta del permesso compilato tramite on-line dal sito dell’Amministrazione cantonale.
In determinati casi è possibile soggiornare temporaneamente ad Arbedo-Castione senza trasferire il domicilio/dimora. Di regola, il periodo di soggiorno è limitato a un anno. Dopo tale scadenza, è rivalutata l’opportunità o meno di autorizzare un nuovo periodo di soggiorno, se i presupposti dello stesso sono ancora adempiuti.
Per i cittadini svizzeri, la permanenza sul territorio comunale per motivi di villeggiatura è consentita fino a 30 giorni l’anno, anche se non consecutivi, senza necessità di notifica. Per periodo superiori a 30 giorni occorre sempre presentarsi all’Ufficio controllo abitanti per registrare la propria presenza (notifica di arrivo).
La richiesta di soggiorno va inoltrata al nostro Comune compilando l’apposito formulario «Richiesta soggiorno nel Comune di Arbedo-Castione».
I soggiornanti stranieri che entrano in Svizzera solo per turismo (quindi che non svolgono un’attività lucrativa o non studiano in Svizzera), non hanno bisogno di un permesso da parte dell’Ufficio della migrazione se il loro soggiorno non supera i 90 giorni. In ogni caso, il cittadino straniero può soggiornare quale turista per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di un anno (come detto però non più di 90 giorni consecutivi per semestre).
Se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.
Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso da parte dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona.
Il cittadino straniero che intende esercitare un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) in Svizzera necessita di un permesso da parte dell’Ufficio della migrazione di Bellinzona indipendentemente dalla durata del soggiorno.
Lo stesso vale per lo straniero che intende soggiornare per motivi di studio.